Art. 1.

      1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai gruppi di candidati che realizzano, rispetto ai risultati della competizione elettorale precedente, una riduzione dello scarto tra eletti dei due sessi pari o superiore al 10 per cento è attribuita una maggiorazione del contributo assegnato ai sensi del comma 1, in percentuale pari alla riduzione di scarto stessa. In eguale misura, in caso di aumento dello scarto, il contributo di cui al presente articolo subisce una decurtazione».